Le regole generali valide in caso di spostamenti tramite traghetto o navi sono stabilite dal codice di navigazione. Normalmente il contratto è rappresentato dal biglietto di viaggio, che vi fa riferimento (con l´acquisto del biglietto si accettano, infatti, tutte le condizioni di trasporto della compagnia di navigazione scelta). Il regolamento della compagnia, che va sempre letto con attenzione, può anche fissare particolari divieti e le penali legate all´annullamento del viaggio da parte del turista.

Se il traghetto o la nave non possono partire per cause non imputabili alla compagnia di navigazione, il contratto è risolto e il biglietto deve comunque essere rimborsato.

Soppressione della partenza o cambio di itinerario

Se la compagnia sopprime la partenza e il viaggio non può essere svolto con altra nave di sua proprietà (con partenza successiva), il contratto si risolve. Se vi sono partenze successive di traghetti o navi della stessa compagnia il passeggero può scegliere se viaggiare su una di esse o risolvere il contratto.
La risoluzione può essere chiesta anche se cambia l´itinerario di viaggio, nei casi in cui detto cambiamento vada contro gli interessi del viaggiatore.
Il passeggero è libero, in entrambi i casi, di chiedere anche i danni, che non possono superare il doppio del prezzo pagato qualora dietro la soppressione e/o il cambiamento di itinerario vi sia un giustificato motivo.

Se la partenza e´ ritardata il passeggero ha diritto al vitto e alloggio quando ciò sia compreso nel prezzo del viaggio. Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Nei casi in cui il ritardo sia dovuto ad una causa imputabile alla compagnia di navigazione, il passeggero ha anche diritto all’eventuale rimborso dei danni.

Se il viaggio e´ interrotto per cause di forza maggiore (maltempo, etc.) il prezzo e’ dovuto in proporzione al tratto percorso. Se la compagnia di navigazione però consente al passeggero, in un lasso tempo ragionevole e a proprie spese, di proseguire il viaggio su navi con analoghe caratteristiche, fornendo nell´attesa vitto e alloggio (quando questi sono compresi nel biglietto pagato), il prezzo e´ dovuto per intero.
La legge sancisce che la compagnia di navigazione è responsabile dei danni derivati al passeggero in caso di ritardo o mancata esecuzione del viaggio, quando ciò non sia dovuto ad eventi fortuiti o comunque non imputabili alla compagnia stessa. La legge sancisce il generico diritto del passeggero a chiedere il rimborso del danno (a cose e/o a persone). Rimangono a parte eventuali assicurazioni sottoscritte appositamente, di solito all’atto dell’acquisto del biglietto.

La compagnia di navigazione è responsabile della perdita o danneggiamento del bagaglio registrato che è stato consegnato chiuso, se non prova che la causa dell´evento è non imputabile al passeggero.
La perdita o il danneggiamento evidente devono essere contestati subito, al momento della riconsegna dei bagagli. I danni non apparenti (occulti) possono essere contestati entro il terzo giorno.
Per la perdita o i danni dei bagagli od oggetti non consegnati alla compagnia (e quindi non registrati) non vi è rimborso a meno che il passeggero non dimostri la responsabilità della compagnia di navigazione.

Il veicolo a seguito non è assimilabile al bagaglio e il suo trasporto e´ regolato dalle norme sul “trasporto di cose”. In caso di perdita o di avaria (o anche di ritardo nella riconsegna) la compagnia di navigazione è responsabile a meno che non provi che la causa del problema non è stata, in tutto o in parte, determinata da una responsabilità sua o dei propri dipendenti.
La giurisprudenza in materia ha più volte affermato che la compagnia di navigazione, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’attività professionale esercitata, deve mantenere una condotta conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse del turista viaggiatore, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (in pratica valutando, caso per caso, se le navi utilizzate avessero o meno la capacità di affrontare il mare, in particolari condizioni meteorologiche, oppure se avessero adottato misure speciali per evitare ritardi o cancellazioni in giorni di particolare afflusso turistico di passeggeri).

Le crociere, per loro caratteristica (combinano in un unico prezzo predeterminato trasporto, alloggio e servizi turistici), rientrano tra i cosiddetti pacchetti turistici, disciplinati a parte rispetto al semplice spostamento via traghetto o nave.

Le norme che le regolano, normalmente citate nelle condizioni di trasporto, sono quindi la direttiva n. 90/314/Cee recepita in Italia dal d.Lgs. 111/1995 poi confluito nel codice del consumo, art. 82/100 e la convenzione di Bruxelles del 1970 ratificata dalla legge 1084/1977.

Il Codice della Nautica da Diporto del 2005 (e leggi collegate o successive), invece, regola la navigazione da diporto (in particolare quella per fini sportivi o turistici), la locazione e il noleggio dei natanti, anche con skipper, e tutti i requisiti di sicurezza e conformità, in base alle direttive Europee. Assicuratevi, dunque, di noleggiare barche o navi con l’assoluta garanzia di sicurezza e di rispetto delle normative