Il 1515, numero di emergenza ambientale del Corpo Forestale dello Stato, è stato istituito nel 1997. E’ un importante strumento per l’acquisizione tempestiva delle segnalazioni di incendi e di altre aggressioni al patrimonio forestale ed ambientale.
Il servizio, attivo con continuità nelle 24 ore e per l’intero anno, viene assicurato dall’attività della Centrale operativa nazionale e delle Centrali operative regionali, preposte a ricevere le telefonate. Ogni segnalazione viene attentamente vagliata per riscontrarne la fondatezza e poi smistata alle strutture dipendenti per l’organizzazione dell’intervento.

Come chiamare il 1515

Il numero 1515 può essere selezionato in Italia da qualsiasi telefono a linea fissa, pubblica e privata o da qualsiasi cellulare. La chiamata è completamente gratuita.
Il numero telefonico 1515 deve essere utilizzato per segnalare qualsivoglia emergenza di carattere ambientale o di sicurezza pubblica (incendio, inquinamento, salvaguardia fauna protetta, soccorso in montagna ecc.).

Ecco le quattro regole per segnalare un incendio boschivo, che permettono un piu’ rapido ed efficace intervento delle squadre di spegnimento:
1. mantenere sempre la calma e parlare con chiarezza;
2. indicare con la maggior precisione possibile la localita’ precisando la Provincia ed il Comune dell’area che sta bruciando;
3. segnalare se sul posto vi sono già delle persone che stanno provvedendo a spegnere le fiamme;
4. non riagganciare fino a che l’operatore non lo dica, o non abbia ripetuto il messaggio.

Se vieni sorpreso/a dal fuoco:

– cerca una via di fuga sicura, attraverso una strada o un corso d’acqua;
– attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso per passare sul terreno già bruciato;
– stenditi a terra dove non c’è vegetazione incendiabile cospargendoti di acqua o coprendoti di terra;
– difenditi dal fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca;
– se sei sulla spiaggia immergiti in acqua, rinunciando al tentativo di recuperare bagagli, auto, tenda o altro;
– se sei in casa sigilla porte e finestre con carta adesiva e panni bagnati, segnala la tua presenza e non uscire se non sei certo che la via di fuga sia aperta;
– se sei in automobile non abbandonarla, ma chiudi i finestrini e il sistema di ventilazione, segnalando la tua presenza con il clacson e i fari.

L’incendio boschivo e il danneggiamento a seguito di incendio sono reati!

Il reato di incendio boschivo (art.423 bis del Codice Penale)
L’incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente.
La giurisprudenza ha costantemente inteso per incendio boschivo un fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore diffusione e di difficile spegnimento.
Fino al 2000 l’incendio boschivo era considerato una aggravante dell’incendio generico, ed era trattato dall’art. 423 del Codice Penale.
Nel 2000, per la prima volta, l’incendio boschivo viene considerato dal legislatore come reato autonomo. Il D.L. 4 agosto 2000, n.220, recante”Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi” e convertito, con modificazioni, nella Legge 6 ottobre 2000 n.275, introduce l’art. 423 bis, confermato dall’art.11 della Legge 11 novembre 2000, n.353 :
Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
La nuova disposizione infligge pene molto più severe rispetto al passato, quando il massimo della reclusione prevista era di 7 anni.

Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 del Codice Penale):
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art.423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’art.423 bis.
Tale articolo attualmente non si applica agli incendi boschivi in quanto se dal danneggiamento deriva un incendio boschivo si ricade nei casi previsti dall’art.423 bis.
La distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali è regolato dall’art. 734 del C.P.:
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da ero 1.032 a 6.197.