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Viaggiare per mare: viaggiatori su traghetti e navi
Le regole generali valide in caso di spostamenti tramite traghetto
o navi sono stabilite dal codice di navigazione. Normalmente
il contratto è rappresentato dal biglietto di viaggio, che
vi fa riferimento (con l´acquisto del biglietto si accettano,
infatti, tutte le condizioni di trasporto della compagnia di navigazione
scelta). Il regolamento della compagnia, che va sempre letto con
attenzione, può anche fissare particolari divieti e le penali
legate all´annullamento del viaggio da parte del turista.
Se il traghetto o la nave non possono partire per cause non
imputabili alla compagnia di navigazione, il contratto è
risolto e il biglietto deve comunque essere rimborsato.
Soppressione della partenza o cambio di itinerario
Se la compagnia sopprime la partenza e il viaggio non può
essere svolto con altra nave di sua proprietà (con partenza
successiva), il contratto si risolve. Se vi sono partenze
successive di traghetti o navi della stessa compagnia il passeggero
può scegliere se viaggiare su una di esse o risolvere il
contratto.
La risoluzione può essere chiesta anche se cambia l´itinerario
di viaggio, nei casi in cui detto cambiamento vada contro gli interessi
del viaggiatore.
Il passeggero è libero, in entrambi i casi, di chiedere anche
i danni, che non possono superare il doppio del prezzo pagato qualora
dietro la soppressione e/o il cambiamento di itinerario vi sia un
giustificato motivo.
Se la partenza e´ ritardata il passeggero ha diritto al
vitto e alloggio quando ciò sia compreso nel prezzo del viaggio.
Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12
ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione
del contratto. Nei casi in cui il ritardo sia dovuto ad una causa
imputabile alla compagnia di navigazione, il passeggero ha anche
diritto all´eventuale rimborso dei danni.
Se il viaggio e´ interrotto per cause di forza maggiore
(maltempo, etc.) il prezzo e' dovuto in proporzione al tratto
percorso. Se la compagnia di navigazione però consente al
passeggero, in un lasso tempo ragionevole e a proprie spese, di
proseguire il viaggio su navi con analoghe caratteristiche, fornendo
nell´attesa vitto e alloggio (quando questi sono compresi
nel biglietto pagato), il prezzo e´ dovuto per intero.
La legge sancisce che la compagnia di navigazione è responsabile
dei danni derivati al passeggero in caso di ritardo o mancata esecuzione
del viaggio, quando ciò non sia dovuto ad eventi fortuiti
o comunque non imputabili alla compagnia stessa. La legge sancisce
il generico diritto del passeggero a chiedere il rimborso del danno
(a cose e/o a persone). Rimangono a parte eventuali assicurazioni
sottoscritte appositamente, di solito all´atto dell´acquisto
del biglietto.
La compagnia di navigazione è responsabile della perdita
o danneggiamento del bagaglio registrato che è stato
consegnato chiuso, se non prova che la causa dell´evento è
non imputabile al passeggero.
La perdita o il danneggiamento evidente devono essere contestati
subito, al momento della riconsegna dei bagagli. I danni non apparenti
(occulti) possono essere contestati entro il terzo giorno.
Per la perdita o i danni dei bagagli od oggetti non consegnati alla
compagnia (e quindi non registrati) non vi è rimborso a meno
che il passeggero non dimostri la responsabilità della compagnia
di navigazione.
Il veicolo a seguito non è assimilabile al bagaglio
e il suo trasporto e´ regolato dalle norme sul "trasporto
di cose". In caso di perdita o di avaria (o anche di ritardo
nella riconsegna) la compagnia di navigazione è responsabile
a meno che non provi che la causa del problema non è stata,
in tutto o in parte, determinata da una responsabilità sua
o dei propri dipendenti.
La giurisprudenza in materia ha più volte affermato che la
compagnia di navigazione, nelladempimento delle obbligazioni
inerenti lattività professionale esercitata, deve mantenere
una condotta conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze
concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego
delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili
alladempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento
dellinteresse del turista viaggiatore, nonché ad evitare
possibili eventi dannosi (in pratica valutando, caso per caso, se
le navi utilizzate avessero o meno la capacità di affrontare
il mare, in particolari condizioni meteorologiche, oppure se avessero
adottato misure speciali per evitare ritardi o cancellazioni in
giorni di particolare afflusso turistico di passeggeri).
Le crociere, per loro caratteristica (combinano in un unico
prezzo predeterminato trasporto, alloggio e servizi turistici),
rientrano tra i cosiddetti pacchetti turistici, disciplinati a parte
rispetto al semplice spostamento via traghetto o nave.
Le norme che le regolano, normalmente citate nelle condizioni di
trasporto, sono quindi la direttiva n. 90/314/Cee recepita in Italia
dal d.Lgs. 111/1995 poi confluito nel codice del consumo, art. 82/100
e la convenzione di Bruxelles del 1970 ratificata dalla legge 1084/1977.
Il Codice della Nautica da Diporto del 2005 (e leggi collegate
o successive), invece, regola la navigazione da diporto (in particolare
quella per fini sportivi o turistici), la locazione e il noleggio
dei natanti, anche con skipper, e tutti i requisiti di sicurezza
e conformità, in base alle direttive Europee. Assicuratevi,
dunque, di noleggiare barche o navi con lassoluta garanzia
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