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Bagaglio smarrito, manomesso o danneggiato...
Viaggiare in aereo e perdere i bagagli...
Sara' capitato di aspettare il bagaglio davanti al nastro trasportatore
e, con un tonfo al cuore, costatare che la propria valigia non c'e'
o arriva con la maniglia divelta o il carrellino privo di ruote.
Che fare?
La
prima cosa e' quella di andare all'Ufficio oggetti smarriti (lost&found),
presentare il proprio biglietto, il tagliando del bagaglio e
compilare un modulo di reclamo denominato Pir (Property
irregularity report) allo scalo di arrivo. L´Ufficio Lost&Found
rilascerà copia della denuncia di smarrimento con un codice
identificativo della pratica. Queste operazioni servono per avviare
le ricerche del bagaglio perso.
L'informazione ricevuta verrà poi trasmessa al sistema di
tracciamento del bagaglio WorldTracer che è al servizio
di moltissime compagnie (vedi
lista). Molte compagnie forniscono un modulo online sul proprio
sito web, per ottenere informazioni sull'andamento della ricerca
del bagaglio smarrito o in ritardo, grazie a questo sistema di tracciamento
internazionale del bagaglio; bisogna inserire il numero di riferimento
del modulo da voi compilato e il vostro cognome per accedere alla
pratica. Ciò consente di visualizzare se il vostro bagaglio
è stato ritrovato e se sono stati presi dei provvedimenti
per la riconsegna.
Solitamente l'80% dei bagagli smarriti viene ritrovato entro 24
ore, il restante 20% entro 3 giorni.
Come chiedere il risarcimento
Il viaggiatore che vuole essere risarcito, per il bagaglio
perso o danneggiato, deve presentare anche una denuncia alla
compagnia aerea entro 21 giorni in caso di ritardo e entro 7
giorni in caso di danneggiamento e/o manimissione. Spesso si
dimentica di effettuare quest'operazione, confortati dalle assicurazioni
degli addetti all'Ufficio oggetti smarriti che il bagaglio sara'
prontamente ritrovato e riconsegnato. Occorre pero' fare attenzione
ai tempi entro i quali fare la denuncia, poiche' si rischia di non
ricevere il risarcimento dovuto.
Trascorsi
21 giorni dall'arrivo in aeroporto, se la valigia non è stata
ritrovata, è considerata ufficialmente perduta. A questo
punto dovete inviare alla compagnia aerea una raccomandata A/R con
la descrizione dei danni subiti, fornendo anche le prove: elenco
degli oggetti contenuti nel bagaglio non riconsegnato, copia del
biglietto aereo, scontrino del bagaglio mancante, copia del reclamo.
La Convenzione di Varsavia del 1929 modificata dalla Convenzione
di Montreal del 1999 stabiliscono valori diversi e prevedono un
rimborso a bagaglio, indipendentemente dal valore del bene perduto
(salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore):
- Per i paesi aderenti alla convenzione, per i voli nazionali
e internazionali, in caso di distruzione, perdita o danno dei
bagagli, sia registrati che a mano, il vettore aereo è
responsabile fino a 1.000 DSP, ovvero circa 1167 euro.
- Per gli Stati che non aderiscono alla Convenzione di
Montreal: per smarrimento o danno si ha diritto ad un risarcimento
fino a 17 DSP per kg, corrispondenti a circa 20 euro.
* Il valore aggiornato aggiornato di 1 DSP (Diritti Speciali di
Prelievo) o SDR (Special Drawing Right) si può trovare anche
sul sito del Fondo
Monetario Internazionale.
Elenco dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal (le
adesioni successive al 30/07/2004 possono essere controllate sul
sito dell'ICAO):
Arabia Saudita, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Benin,
Botswana, Bulgaria, Cameroon, Canada, Capo Verde, Colombia, Cipro,
Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Gambia,
Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Giordania,
Kenya, Kuwait, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Messico, Namibia,
Nuova Zelanda, Niger, Nigeria, Norvegia, Olanda, Panama, Paraguay,
Perù, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito di Gran
Bretagna, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica
Unita della Tanzania, Romania, Saint Vincent e Grenadines, Stati
Uniti, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tonga.
Si puo' chiedere anche il rimborso degli abiti acquistati,
allegando ovviamente le ricevute e il risarcimento del danno
"biologico" subìto, la cui quantificazione
e' lasciata alla valutazione del passeggero che, per avere soddisfazione,
dovra' con molta probabilita' rivolgersi al Giudice di pace.
Attenzione ai regolamenti delle varie compagnie (reperibili
presso gli aeroporti): leggete attentamente quanto riportato sul
biglietto! Alcune compagnie non si assumono responsabilità
per articoli fragili o deperibili, altre indicano espressamente
quali articoli non vengono accettati come bagaglio registrato: ad
esempio l'AirOne scrive: "Non sono accettati come bagaglio
registrato oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria
e metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni
o altri titoli negoziabili o simili, nonchà documenti commerciali
o d'ufficio, campionari, passaporti e altro documenti di identità
, chiavi. Non è previsto il rimborso di articoli fragili,
deperibili o di valore inseriti dal passeggero all'interno del bagaglio
registrato, in caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna,
manomissione dello stesso."
Perdita e furto dei bagagli in treno
I bagagli portati durante il viaggio sono sotto la custodia
del viaggiatore e in nessun caso sotto quella di Trenitalia. In
caso di furto del bagaglio o di altri oggetti è però
possibile ottenere un risarcimento grazie ad una polizza
assicurativa gratuita che copre i furti di bagagli collocati negli
appositi spazi dei vestiboli posizionati alle estremità delle
carrozze dei treni Eurostar Italia, Intercity con carrozze Gran
Comfort a salone e nelle carrozze cuccette o nei vagoni letto solo
per furti subiti in corso di viaggio a compartimento chiuso.
Per lavvio della pratica assicurativa è obbligatoria
però l'avvenuta denuncia del furto all'autorità
competente di Pubblica Sicurezza entro 24 ore dal furto e linoltro
della richiesta, entro 15 giorni, alla biglietteria di arrivo
o all' indirizzo:
Trenitalia SpA
Divisione Passeggeri - Rapporti Esterni
Via Giolitti, 2 - 00185 Roma
Previa denuncia di furto alla Polizia entro le 24 ore, si ha diritto
a un rimborso fino a 258,23 euro a collo per i furti avvenuti su
Eurostar, vagoni letto e cuccette, Intercity su vetture con corridoio
centrale, e auto al seguito. Per tutti gli altri casi vale per ora
quanto dispone la legge n.754/1977: perdite e avarie di bagagli
portati a mano vengono risarcite solo in caso di "incidente
di esercizio" e fino ad un massimo di 258.23 euro. Insomma,
deve esserci uno scontro o un deragliamento ferroviario.
Perdita e/o danneggiamento dei bagagli in
nave / traghetto
Le compagnie traghetti/navi sono responsabili del
bagaglio, se registrato. Il vettore, al momento della registrazione
e su richiesta del passeggero, deve compilare in copia duplice un
bollettino in cui viene segnato il luogo di partenza e di destinazione,
il numero e peso dei bagagli e leventuale valore dichiarato.
Si ricorda che può non essere dato rimborso se la compagnia
dimostra che la perdita e/o il danneggiamento del bagaglio sono
avvenuti non per sua causa. Se il bagaglio non è stato registrato,
il passeggero può essere risarcito solo se dimostra la causa
è imputabile al vettore.
La perdita e/o avaria del bagaglio e degli altri effetti personali
o del veicolo al seguito del Passeggero devono essere fatte constatare
dal Passeggero al Comando della nave ovvero agli agenti e/o agli
Ufficiali della Società nel porto di sbarco - a pena di decadenza
- al momento della riconsegna se trattasi di perdita o avaria
apparenti ovvero entro tre giorni dalla riconsegna se trattasi
di perdita o avaria non apparenti.
I bagagli registrati e smarriti durante un viaggio nazionale prevedono
un risarcimento massimo di 6 euro per kg mentre quelli non registrati
non hanno diritto ad alcun risarcimento a meno che non si riesca
a dimostrare che la perdita è imputabile alla compagnia.
Se la perdita del bagaglio è imputabile alla compagnia, nei
viaggi internazionali è previsto un risarcimento massimo
di 25.000 euro circa.
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