Sara' capitato che si arrivi di corsa all'aeroporto e non trovare l'aereo perche'
il volo e' stato cancellato (si veda quello che sta succedendo a Milano in questi
giorni). In questo caso come e' tutelato il passeggero? Diciamo subito che nel
caso la responsabilita' non sia della compagnia, aerea (che dovra' dimostrarlo),
nessuno indennizzo e' dovuto al passeggero.
Al di la' dei caso sopramenzionato, il viaggiatore ha diritto ad una serie
di prestazioni e rimborsi previsti per l'overbooking aerea (1). Per i
voli cancellati sono previsti a titolo di compensazione:
a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e
per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). La
compensazione pecuniaria e' pagata in contanti, mediante trasferimento bancario
elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal
passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
Al passeggero e' offerta la scelta tra:
a) il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale;
Il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo: qualora siano necessari uno o piu' pernottamenti,
o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);
d) ad effettuare a titolo gratuito due telefonate o messaggi via telex, fax
o posta elettronica.
Il vettore aereo operativo provvede affinche' nella zona di registrazione sia
affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso
contenente il seguente testo: "In caso di negato imbarco o di volo cancellato
o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta
di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare
in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza".
Primo Mastrantoni, segretario Aduc.
(1) vedi scheda di approfondimento all'indirizzo:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=79897