Le persone disabili o con mobilità ridotta devono poter viaggiare in
aereo usufruendo, come tutti gli altri cittadini, dei diritti alla libera circolazione,
alla libertà di scelta e alla non discriminazione.
Questo il principio cui si ispira il Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo
ai diritti dei disabili nel trasporto aereo, per la cui violazione il decreto
legislativo 24/2009, in vigore dall8 aprile 2009, prevede una specifica
disciplina sanzionatoria.
Queste, in sintesi, le disposizioni:
è vietato rifiutare limbarco o una prenotazione per un volo per
motivi di disabilità o di ridotta mobilità;
è obbligatorio informare il pubblico, in formati accessibili, sulle norme
di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché
sulle eventuali restrizioni al loro trasporto;
è obbligatorio informare, non appena possibile dopo la partenza del volo,
al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio
di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con
disabilità presenti sul volo che richiedono assistenza. Questultimo
è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie;
è obbligatorio designare in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza
sia allinterno che allesterno del terminal, mettendo a disposizione
dei disabili le informazioni di base sullaereoporto;
vettore aereo e gestore aeroportuale devono garantire la presenza di personale
adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere allopportuna formazione
di tutto il personale che lavora in aeroporto, in modo da essere idoneo alla
loro assistenza;
vettore aereo e gestore aeroportuale devono adempiere agli obblighi di assistenza
e alle altre disposizioni previste dagli allegati 1 e 2 al decreto; inoltre
il gestore deve fissare e rendere pubbliche le norme di qualità per lassistenza
dellall.1, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo
di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
Le sanzioni vanno dai conquemila ai centoventimila euro, per i casi più
gravi, come il negato imbarco, salvo che il caso rientri tra quelli per cui
il Regolamento n. 1107 prevede una deroga, giustificata da motivi di sicurezza.
Gli obblighi sono posti a carico, a seconda dei casi, dei vettori aerei, degli
operatori turistici, dei gestori aeroportuali e le violazioni saranno accertate
dallENAC (Ente nazionale per laviazione civile), che comminerà
le sanzioni amministrative previste dal decreto, salvo che il fatto costituisca
reato.
Presso il ministero delle Infrastrutture e trasporti è istituito un
fondo per le iniziative a favore dei passeggeri con disabilità, che sarà
finanziato con l'applicazione delle sanzioni previste.
Fonte: Decreto legislativo 24/2009