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1515: Tutela dei boschi dagli incendi
Il
1515, numero di emergenza ambientale del Corpo Forestale
dello Stato, è stato istituito nel 1997. E un importante
strumento per lacquisizione tempestiva delle segnalazioni
di incendi e di altre aggressioni al patrimonio forestale ed ambientale.
Il servizio, attivo con continuità nelle 24 ore e per
lintero anno, viene assicurato dallattività
della Centrale operativa nazionale e delle Centrali operative regionali,
preposte a ricevere le telefonate. Ogni segnalazione viene attentamente
vagliata per riscontrarne la fondatezza e poi smistata alle strutture
dipendenti per lorganizzazione dellintervento.
Come chiamare il 1515
Il numero 1515 può essere selezionato in Italia da qualsiasi
telefono a linea fissa, pubblica e privata o da qualsiasi cellulare.
La chiamata è completamente gratuita.
Il numero telefonico 1515 deve essere utilizzato per segnalare qualsivoglia
emergenza di carattere ambientale o di sicurezza pubblica (incendio,
inquinamento, salvaguardia fauna protetta, soccorso in montagna
ecc.).
Ecco le quattro regole per segnalare un incendio boschivo,
che permettono un piu' rapido ed efficace intervento delle squadre
di spegnimento:
1. mantenere sempre la calma e parlare con chiarezza;
2. indicare con la maggior precisione possibile la localita'
precisando la Provincia ed il Comune dell'area che sta bruciando;
3. segnalare se sul posto vi sono già delle persone
che stanno provvedendo a spegnere le fiamme;
4. non riagganciare fino a che l'operatore non lo dica, o
non abbia ripetuto il messaggio.
Se si viene sorpresi dal fuoco:
- cerca una via di fuga sicura, attraverso una
strada o un corso dacqua;
- attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso per
passare sul terreno già bruciato;
- stenditi a terra dove non cè vegetazione incendiabile
cospargendoti di acqua o coprendoti di terra;
- difenditi dal fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca;
- se sei sulla spiaggia immergiti in acqua, rinunciando al tentativo
di recuperare bagagli, auto, tenda o altro;
- se sei in casa sigilla porte e finestre con carta adesiva e panni
bagnati, segnala la tua presenza e non uscire se non sei certo che
la via di fuga sia aperta;
- se sei in automobile non abbandonarla, ma chiudi i finestrini
e il sistema di ventilazione, segnalando la tua presenza con il
clacson e i fari.
L'incendio boschivo e il danneggiamento
a seguito di incendio sono reati!
Il reato di incendio boschivo (art.423 bis del Codice Penale)
Lincendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è
un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è
perseguito penalmente.
La giurisprudenza ha costantemente inteso per incendio boschivo
un fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore diffusione
e di difficile spegnimento.
Fino al 2000 lincendio boschivo era considerato una aggravante
dellincendio generico, ed era trattato dallart. 423
del Codice Penale.
Nel 2000, per la prima volta, lincendio boschivo viene considerato
dal legislatore come reato autonomo. Il D.L. 4 agosto 2000, n.220,
recanteDisposizioni urgenti per la repressione degli incendi
boschivi e convertito, con modificazioni, nella Legge 6 ottobre
2000 n.275, introduce lart. 423 bis, confermato dallart.11
della Legge 11 novembre 2000, n.353 :
Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero
su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui,
è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
Se lincendio di cui al primo comma è cagionato per
colpa, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dallincendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
metà se dallincendio deriva un danno grave, esteso
e persistente allambiente.
La nuova disposizione infligge pene molto più severe
rispetto al passato, quando il massimo della reclusione prevista
era di 7 anni.
Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 del
Codice Penale):
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nellarticolo
423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il
fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto
sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi
a due anni.
Se segue lincendio, si applicano le disposizioni dellart.423,
ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali
destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene
previste dallart.423 bis.
Tale articolo attualmente non si applica agli incendi boschivi in
quanto se dal danneggiamento deriva un incendio boschivo si ricade
nei casi previsti dallart.423 bis.
La distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali è
regolato dallart. 734 del C.P.:
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro
modo, distrugge o altera le bellezze dei luoghi soggetti alla speciale
protezione dellAutorità, è punito con lammenda
da ero 1.032 a 6.197.
Per tutte le informazioni: www.corpoforestale.it
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