I consumatori non potranno essere piu’ ingannati da etichette e pubblicita’ con false informazioni sulle proprieta’ nutrizionali e salutistiche dei prodotti alimentari che promettono miracoli non riscontrabili sul piano scientifico. Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciare la rivoluzione in atto con l’obbligo scattato il primo luglio di applicare anche in Italia il regolamento Ce N.1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Arriva finalmente – sottolinea la Coldiretti – un deciso giro di vite agli inganni e alle facili illusioni sulle proprietà curative degli alimenti, sugli effetti per la salute e sui contenuti nutrizionali in grassi, proteine, zuccheri o altro che dovranno rispettare specifiche regole. Un vero stop – precisa la Coldiretti – ai cibi che fanno perdere cinque chili in cinque giorni, a quelli consigliati da un singolo medico o che promettono di far passare il mal di testa o addirittura fanno diventare anche piu’ belli.

Si tratta – sostiene la Coldiretti – di un importante passo in avanti verso la trasparenza nei consumi alimentari che sono determinanti per la salute dei cittadini e rappresentano la seconda voce di spesa degli italiani dopo l’abitazione con un valore complessivo di 125 miliardi di euro ed un importo di 456 euro al mese per famiglia. Un settore caratterizzato dai piu’ elevati investimenti pubblicitari e – precisa la Coldiretti – da una rincorsa nella differenziazione su base salutistica dei prodotti.

Nello specifico – sostiene la Coldiretti – non saranno piu’ consentite le indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento, quelle che fanno riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso o quello che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario. Per poter recare indicazioni nutrizionali e sulla salute, i prodotti alimentari – continua la Coldiretti – devono essere conformi ai profili nutrizionali definiti dalla Commissione, tenuto conto del parere dell’Autorità Alimentare Europea (EFSA). La Coldiretti chiede in Italia l’immediato intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per attivare i controlli necessari ad individuare quali prodotti non sono rispettosi ella nuova normativa. Una necessità per distinguere i prodotti veramente naturali legati al territorio da quelli frutto di alchimie da laboratorio presentati con diciture ingannevoli per i consumatori.

Il regolamento – prosegue la Coldiretti – prevede infatti il rispetto di specifiche condizioni per l’uso, nelle etichette e nella pubblicità, di indicazioni come “leggero”, “naturale”, prodotti “a basso” o “ridotto” “contenuto calorico”, “di grassi”, “di zuccheri” ma anche “senza sale”, “fonte di fibre”, “vitamine”, “proteine” o “sali minerali”. Sotto stretto controllo – riferisce la Coldiretti – sono anche le indicazioni sulla salute che affermano o suggeriscono l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimento, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Il ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita, lo sviluppo o le funzione dell’organismo, psicologiche e comportamentali possono essere autorizzate – precisa la Coldiretti – solo se basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio.

Ed ancora vanno autorizzate – precisa la Coldiretti – tutte le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia che affermano o suggeriscono che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. Peraltro è sempre necessario aggiungere una dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico. La Commissione Europea – conclude la Coldiretti – istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Per consentire lo smaltimento delle scorte gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 luglio non conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009.

L’ELENCO DELLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI CONSENTITE

  • A BASSO CONTENUTO CALORICO: non più di 40 kcal/100 gr per i solidi o 20 kcal/100ml per i liquidi.
  • A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO: valore energetico ridotto di almeno il 30% rispetto all’alimento analogo.
  • SENZA CALORIE: non più di 4 kcal/100 ml.
  • A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: non più di 3 g/100 g per i solidi o 1,5 g/100 ml per i liquidi (1,8 g/100 ml per latte parzialmente scremato).
  • SENZA GRASSI: non più di 0,5 g/100 g o ml.
  • A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI: non più di 1,5 g/100g o 0,75 g/100 ml.
  • SENZA GRASSI SATURI: non più di 0,1 g/100 g o 100 ml.
  • A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI: non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.
  • SENZA ZUCCHERI: non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.
  • SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: nessun mono o disaccaride aggiunto o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, deve essere indicato “CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI”.
  • A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g . o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali – precisa la Coldiretti – disciplinate dalla Direttiva Ce 80/777 non più di 2 mg. di sodio per 100 ml.
  • A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.
  • SENZA SODIO O SENZA SALE: non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100g.
  • FONTE DI FIBRE: almeno 3g/100g o almeno 1,5g/100 kcal.
  • AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE: almeno 6g/100g o almeno 3g/100kcal.
  • FONTE DI PROTEINE: almeno 12% valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.
  • AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE: almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.
  • FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]: almeno il 15% RDA di cui all’allegato della direttiva 90/496/CEE o una quantità prevista dalle deroghe di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) 1925/2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti.
    AD ALTO CONTENUTO DI[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] : almeno due volte il valore di “fonte naturale di [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o [NOME DEL O DEI MINERALI].
  • CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO]: conformità a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all’articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni dell’indicazione “fonte di”.
  • A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]: è consentita solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per l’indicazione «FONTE DI» e l’aumento del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile.
  • A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]: è consentita – riferisce la Coldiretti – solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 % rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10 % nei valori di riferimento e del sodio o del valore equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25 %.
  • LEGGERO/LIGHT: L’indicazione che un prodotto è «LEGGERO» o «LIGHT» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT».
  • NATURALMENTE/NATURALE: puo’ essere inserito nell’indicazione se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l’impiego di un’indicazione nutrizionale

Fonte: Elaborazioni Coldiretti