Viaggiare in aereo e perdere i bagagli
Sara’ capitato di aspettare il bagaglio davanti al nastro trasportatore e, con un tonfo al cuore, costatare che la propria valigia non c’e’ o arriva con la maniglia divelta o il carrellino privo di ruote. Che fare?
La prima cosa e’ quella di andare all’Ufficio oggetti smarriti (lost&found), presentare il proprio biglietto, il tagliando del bagaglio e compilare un modulo di reclamo denominato Pir (Property irregularity report) allo scalo di arrivo. L´Ufficio Lost&Found rilascerà copia della denuncia di smarrimento con un codice identificativo della pratica. Queste operazioni servono per avviare le ricerche del bagaglio perso.
L’informazione ricevuta verrà poi trasmessa al sistema di tracciamento del bagaglio WorldTracer che è al servizio di moltissime compagnie (vedi lista). Molte compagnie forniscono un modulo online sul proprio sito web, per ottenere informazioni sull’andamento della ricerca del bagaglio smarrito o in ritardo, grazie a questo sistema di tracciamento internazionale del bagaglio; bisogna inserire il numero di riferimento del modulo da voi compilato e il vostro cognome per accedere alla pratica. Ciò consente di visualizzare se il vostro bagaglio è stato ritrovato e se sono stati presi dei provvedimenti per la riconsegna.
Solitamente l’80% dei bagagli smarriti viene ritrovato entro 24 ore, il restante 20% entro 3 giorni.
Come chiedere il risarcimento
Il viaggiatore che vuole essere risarcito, per il bagaglio perso o danneggiato, deve presentare anche una denuncia alla compagnia aerea entro 21 giorni in caso di ritardo e entro 7 giorni in caso di danneggiamento e/o manomissione. Spesso si dimentica di effettuare quest’operazione, confortati dalle assicurazioni degli addetti all’Ufficio oggetti smarriti che il bagaglio sara’ prontamente ritrovato e riconsegnato. Occorre pero’ fare attenzione ai tempi entro i quali fare la denuncia, poiché si rischia di non ricevere il risarcimento dovuto.
Trascorsi 21 giorni dall’arrivo in aeroporto, se la valigia non è stata ritrovata, è considerata ufficialmente perduta. A questo punto dovete inviare alla compagnia aerea una raccomandata A/R con la descrizione dei danni subiti, fornendo anche le prove: elenco degli oggetti contenuti nel bagaglio non riconsegnato, copia del biglietto aereo, scontrino del bagaglio mancante, copia del reclamo.
La Convenzione di Varsavia del 1929 modificata dalla Convenzione di Montreal del 1999 stabiliscono valori diversi e prevedono un rimborso a bagaglio, indipendentemente dal valore del bene perduto (salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore):
- Per i paesi aderenti alla convenzione, per i voli nazionali e internazionali, in caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli, sia registrati che a mano, il vettore aereo è responsabile fino a 1.000 DSP, ovvero circa 1167 euro.
- Per gli Stati che non aderiscono alla Convenzione di Montreal: per smarrimento o danno si ha diritto ad un risarcimento fino a 17 DSP per kg, corrispondenti a circa 20 euro.
* Il valore aggiornato aggiornato di 1 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) o SDR (Special Drawing Right) si può trovare anche sul sito del Fondo Monetario Internazionale.
Elenco dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal (le adesioni successive al 30/07/2004 possono essere controllate sul sito dell’ICAO): Arabia Saudita, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Botswana, Bulgaria, Cameroon, Canada, Capo Verde, Colombia, Cipro, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Gambia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Giordania, Kenya, Kuwait, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Messico, Namibia, Nuova Zelanda, Niger, Nigeria, Norvegia, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito di Gran Bretagna, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica Unita della Tanzania, Romania, Saint Vincent e Grenadines, Stati Uniti, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tonga.
Si può chiedere anche il rimborso degli abiti acquistati, allegando ovviamente le ricevute e il risarcimento del danno “biologico” subìto, la cui quantificazione e’ lasciata alla valutazione del passeggero che, per avere soddisfazione, dovrà con molta probabilità rivolgersi al Giudice di pace.
Attenzione ai regolamenti delle varie compagnie (reperibili presso gli aeroporti): leggete attentamente quanto riportato sul biglietto! Alcune compagnie non si assumono responsabilità per articoli fragili o deperibili, altre indicano espressamente quali articoli non vengono accettati come bagaglio registrato: ad esempio l’AirOne scrive: “Non sono accettati come bagaglio registrato oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili, nonchà documenti commerciali o d’ufficio, campionari, passaporti e altro documenti di identità , chiavi. Non è previsto il rimborso di articoli fragili, deperibili o di valore inseriti dal passeggero all’interno del bagaglio registrato, in caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna, manomissione dello stesso.”
Perdita e furto dei bagagli in treno
I bagagli portati durante il viaggio sono sotto la custodia del viaggiatore e in nessun caso sotto quella di Trenitalia. In caso di furto del bagaglio o di altri oggetti è però possibile ottenere un risarcimento grazie ad una polizza assicurativa gratuita che copre i furti di bagagli collocati negli appositi spazi dei vestiboli posizionati alle estremità delle carrozze dei treni Eurostar Italia, Intercity con carrozze Gran Comfort a salone e nelle carrozze cuccette o nei vagoni letto solo per furti subiti in corso di viaggio a compartimento chiuso.
Per l’avvio della pratica assicurativa è obbligatoria però l’avvenuta denuncia del furto all’autorità competente di Pubblica Sicurezza entro 24 ore dal furto e l’inoltro della richiesta, entro 15 giorni, alla biglietteria di arrivo o all’ indirizzo:
Trenitalia SpA
Divisione Passeggeri – Rapporti Esterni
Via Giolitti, 2 – 00185 Roma
Previa denuncia di furto alla Polizia entro le 24 ore, si ha diritto a un rimborso fino a 258,23 euro a collo per i furti avvenuti su Eurostar, vagoni letto e cuccette, Intercity su vetture con corridoio centrale, e auto al seguito. Per tutti gli altri casi vale per ora quanto dispone la legge n.754/1977: perdite e avarie di bagagli portati a mano vengono risarcite solo in caso di “incidente di esercizio” e fino ad un massimo di 258.23 euro. Insomma, deve esserci uno scontro o un deragliamento ferroviario.
Perdita e/o danneggiamento dei bagagli in nave / traghetto
Le compagnie traghetti/navi sono responsabili del bagaglio, se registrato. Il vettore, al momento della registrazione e su richiesta del passeggero, deve compilare in copia duplice un bollettino in cui viene segnato il luogo di partenza e di destinazione, il numero e peso dei bagagli e l’eventuale valore dichiarato. Si ricorda che può non essere dato rimborso se la compagnia dimostra che la perdita e/o il danneggiamento del bagaglio sono avvenuti non per sua causa. Se il bagaglio non è stato registrato, il passeggero può essere risarcito solo se dimostra la causa è imputabile al vettore.
La perdita e/o avaria del bagaglio e degli altri effetti personali o del veicolo al seguito del Passeggero devono essere fatte constatare dal Passeggero al Comando della nave ovvero agli agenti e/o agli Ufficiali della Società nel porto di sbarco – a pena di decadenza – al momento della riconsegna se trattasi di perdita o avaria apparenti ovvero entro tre giorni dalla riconsegna se trattasi di perdita o avaria non apparenti.
I bagagli registrati e smarriti durante un viaggio nazionale prevedono un risarcimento massimo di 6 euro per kg mentre quelli non registrati non hanno diritto ad alcun risarcimento a meno che non si riesca a dimostrare che la perdita è imputabile alla compagnia. Se la perdita del bagaglio è imputabile alla compagnia, nei viaggi internazionali è previsto un risarcimento massimo di 25.000 euro circa.